Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, 306 articoli e 52 allegati, nasce per sostituire il D.Lgs. 626/94:

Il principale campo di applicazione riguarda la regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel Testo Unico vengono indicate tutte le figure obbligatorie atte alla tutela della sicurezza dei lavoratori in azienda, ognuna delle quali deve ricevere una formazione adeguata.

Fra le altre novità ci sono modifiche per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che va adeguato alla nuova normativa. Nel 2009 è stata approvata un’integrazione del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 106/09, nel quale vengono introdotti dei cambiamenti al TU.

L'art. 2 del d.lgs 81/08 definisce la valutazione rischi: «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro. Una volta elaborato, il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Contenuti del Documento della Valutazione dei Rischi

La valutazione rischi, è un’operazione da praticare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

L’oggetto della valutazione deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

  • quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004
  • quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
  • quelli connessi alle differenze di genere, all’età, la provenienza da altri Paesi

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):

  • a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
  • c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La data certa costituisce sicuramente una novità introdotta dal Testo Unico. Inoltre, rispetto ai contenuti previsti dal D.Lgs. 626/94, sono stati aggiunti i punti dal d) al punto f), che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto.

  • Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).
  • Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).
  • Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’ALLEGATO I del Testo Unico), e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale