Sorveglianza Sanitaria (Titolo I, Sezione V del D.Lgs 81/08)


1) Acquisizione dell'incarico annuale del Medico Competente del Lavoro, (art. 39 del D.Lgs 81/08)

•Effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi sia periodici ).
•Definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione .
•Istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio.
•Informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati.
•Controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza almeno annuale.
•Collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori.
•Effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, previa autorizzazione del Datore di Lavoro.
•Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso (art. 15)
•Collaborazione con il datore di lavoro per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
•Comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Rappresentante dei Lavoratori.
•Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione per l'elaborazione del Piano dei Rischi.
•Partecipazione alla riunione periodica annuale della sicurezza (art. 35).

2) Accertamenti sanitari periodici

La periodicità degli accertamenti e la scelta degli stessi verrà determinata dal Medico Competente in base alle mansioni svolte dai singoli lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 inoltre prevede la compilazione da parte del datore di Lavoro della Cartella Sanitaria nella sezione inerente la valutazione del Rischio sul luogo di lavoro.
Impiegato:
-Visita medica
-Screening oculistico
-Valutazione della funzionalità del rachide
Altre mansioni:
-Visita medica
-Valutazione della funzionalità del rachide
Accertamenti strumentali a discrezione del medico:
-Spirometria (se esposti a fumi, vapori, polveri o nebbie)
-Audiometria (se Lep d > 85 dB(A)
-E.C.G. (periodicità a discrezione del medico ogni 2-3 anni)
Controlli aggiuntivi a discrezione del medico:
Analisi ematochimiche di routine
(emocromo completo, azotemia, glicemia, GAMMA GT, GPT, GOT)
Come predisposto dalla nuova normativa in materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 le visite mediche " sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" per alcune specifiche categorie di lavoratori:
•Test che verifichi assenza di sostanze psicotrope e sostanze stupefacenti: cocaina, amfetamina, metamfetamina (compreso ecstasy), marijuana (compreso cannabis), oppiacei (compreso eroina) e penciclidine.

Ulteriori accertamenti sanitari annuali per i lavoratori esposti a rischio chimico (art. 229 D.Lgs. 81/2008 in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).
Nota: Il monitoraggio biologico, effettuato sulla base di indicatori biologici di esposizione (IBE), sarà determinato dal medico competente in base alla sostanza utilizzata dal lavoratore.